Sanitari sospesi per mancanza obbligo vaccinale
Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Dopo le modifiche apportate dal decreto legge 172/2021, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è eseguito dagli Ordini professionali competenti i quali, in esito negativo, dispongono la sospensione fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione ha effetto in ogni caso non oltre il 15 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro, nel caso di cui al quesito la cooperativa, è tenuto a verificare l'ottemperanza alla sospensione eventualmente disposta dall'Ordine.
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