L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Sanitari sospesi per mancanza obbligo vaccinale

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una dipendente con la mansione di infermiera, impiegata da una cooperativa che gestisce dei servizi pubblici sanitari in appalto, è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione ai sensi del DL44/2021 fino al 31/03/2022 (attuale scadenza dello stato di emergenza). Come si dovrà comportare la cooperativa nei confronti della propria dipendente dal 01/04/2022? Potrà prorogare la sospensione fino al 15/06/2022, magari facendo riferimento al DL n.1 del 07/01/2022 (Obbligo vaccinale over 50) oppure dovrà attendere l'eventuale proroga dello stato di emergenza?

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Dopo le modifiche apportate dal decreto legge 172/2021, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è eseguito dagli Ordini professionali competenti i quali, in esito negativo, dispongono la sospensione fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione ha effetto in ogni caso non oltre il 15 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro, nel caso di cui al quesito la cooperativa, è tenuto a verificare l'ottemperanza alla sospensione eventualmente disposta dall'Ordine.

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