Naspi e lavoro
L'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015 dispone che qualora il lavoratore instauri, durante il periodo in cui percepisce la Naspi, un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Dunque, se i rapporti di lavoro sono a termine e la loro durata è inferiore a sei mesi, la prestazione (Naspi) sarà sospesa per la relativa durata. Al termine dei rapporti di lavoro l'Inps dovrà erogare nuovamente l'indennità di disoccupazione. L'Inps (circ. n. 94/2015) ha precisato poi che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Non sono, dunque, necessari particolari accorgimenti.
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