di Josef Tschoell

La domanda

Se una lavoratrice con anzianità decennale, viene licenziata per GMO con conseguente diritto alla Naspi per 24 mesi, nel caso fosse chiamata a svolgere attività di insegnamento/supplenza presso scuole statali per periodi determinati nell'anno, durante il godimento della Naspi, che dovrà sospendere, potrà nei momenti di "non lavoro" riattivare la NASPI. Se la risposta fosse positiva, quali accorgimenti drovrà assumere la lavoratrice e quali sono i vincoli da rispettare.

L'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015 dispone che qualora il lavoratore instauri, durante il periodo in cui percepisce la Naspi, un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Dunque, se i rapporti di lavoro sono a termine e la loro durata è inferiore a sei mesi, la prestazione (Naspi) sarà sospesa per la relativa durata. Al termine dei rapporti di lavoro l'Inps dovrà erogare nuovamente l'indennità di disoccupazione. L'Inps (circ. n. 94/2015) ha precisato poi che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e che a tal fine è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Non sono, dunque, necessari particolari accorgimenti.

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