Il cambio di qualifica per l’apprendista confermato esclude il quarto anno di sgravio contributivo
Si ritiene che sia possibile teoricamente, al termine dell'apprendistato, proseguire con un rapporto di lavoro a tempo subordinato cambiando la qualifica del lavoratore da operaio ad impiegato e le mansioni dallo stesso svolte. In via prudenziale si suggerisce però di confermare la qualifica e le mansioni per le quali l'apprendista è stato formato e in un secondo momento procedere alla modifica. Invece, riguardo alle agevolazioni contributive la Corte di Cassazione (sent. n. 15055/2010) ha deciso che il prolungamento dei benefici previdenziali spetta solo se la successiva utilizzazione del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto e per il lasso temporale di un anno, avvenga nella specifica qualifica per l'acquisizione della quale l'apprendistato stesso è stato svolto, posto che esso rappresenta, più che una semplice forma di instaurazione del rapporto, uno strumento di addestramento a specifiche qualifiche cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'impresa. Ne consegue che se il lavoratore viene qualificato diversamente, assegnandogli mansioni totalmente diverse da quelle per le quali è stato formato, le agevolazioni contributive non potranno essere riconosciute per un ulteriore anno.