L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il cambio di qualifica per l’apprendista confermato esclude il quarto anno di sgravio contributivo

di Alberto Rozza

La domanda

Un negozio di ferramenta che applica il Ccnl Commercio Confcommercio ha da tempo assunto un apprendista operaio con la mansione di magazziniere, livello 5. L’apprendistato si sta per concludere e il datore di lavoro vuole qualificarlo,ma allo stesso tempo anche cambiare la mansione in commesso addetto alla vendita al banco con livello superiore. Secondo noi la nuova mansione fa variare la qualifica del lavoratore in impiegato: se è corretta la nostra interpretazione in merito al cambio di qualifica, è possibile quindi confermare il rapporto a tempo indeterminato e allo stesso tempo trasformarlo da operaio a impiegato? E soprattutto, è possibile continuare a usufruire dell’ulteriore anno di sgravio contributivo post qualificazione?

Si ritiene che sia possibile teoricamente, al termine dell'apprendistato, proseguire con un rapporto di lavoro a tempo subordinato cambiando la qualifica del lavoratore da operaio ad impiegato e le mansioni dallo stesso svolte. In via prudenziale si suggerisce però di confermare la qualifica e le mansioni per le quali l'apprendista è stato formato e in un secondo momento procedere alla modifica. Invece, riguardo alle agevolazioni contributive la Corte di Cassazione (sent. n. 15055/2010) ha deciso che il prolungamento dei benefici previdenziali spetta solo se la successiva utilizzazione del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto e per il lasso temporale di un anno, avvenga nella specifica qualifica per l'acquisizione della quale l'apprendistato stesso è stato svolto, posto che esso rappresenta, più che una semplice forma di instaurazione del rapporto, uno strumento di addestramento a specifiche qualifiche cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'impresa. Ne consegue che se il lavoratore viene qualificato diversamente, assegnandogli mansioni totalmente diverse da quelle per le quali è stato formato, le agevolazioni contributive non potranno essere riconosciute per un ulteriore anno.

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