L'esperto rispondeContrattazione

Indennità una tantum 200 euro, lavoratori intermittenti

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si rappresenta il caso di lavoratori intermittenti, senza alcuna indennità di disponibilità, che, pur soddisfacendo i requisiti previsti dall'art.31 del DL e dalla Circolare Inps 73/2022, nel mese di Luglio non prestino servizio (pur se formalmente in forza) per effetto della mancata chiamata e che, pertanto, non abbiano diritto ad alcuna retribuzione. In questi casi, laddove il dipendente abbia compilato l'autocertificazione, è corretto redigere comunque la busta unicamente con il Bonus o non ne hanno diritto perchè non percepiscono l'indennità di disponibilità?

La circolare INPS 73/2022 ha specificato che con la retribuzione di luglio 2022 i datori di lavoro dovranno pagare l'indennità anche, tra gli altri, ai lavoratori intermittenti laddove “in forza nel mese di luglio” 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 32 del decreto legge 50/2022. E' pertanto necessario stabilire cosa si intende con la espressione “in forza”. E' utile ricordare che tale locuzione fu introdotta (dato statistico della “forza aziendale”) con circolare INPS n. 18 del 25 gennaio 2001 al fine di recepire le modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto legislativo 61/2000, n.61 in materia di computo dei lavoratori a part-time. Con circolare INPS n. 17/2006 fu specificato che ai fini del calcolo della forza aziendale, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, non considerando le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità. A noi sembra, tuttavia, che tale interpretazione abbia rilievo solo ai fini statistici, privilegiando l'altra intepretazione, sempre contenuta nella circolare 17/2006, secondo cui “i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel computo dei lavoratori in forza all'azienda, indipendentemente dall'orario di lavoro svolto.”. E' opportuno precisare come tali disposizioni siano state integralmente richiamate da documenti di prassi successivi (ad esempio msg INPS 1092/2017). Si noti che il contratto di lavoro intermittente rientra nell'ambito del lavoro subordinato. Infatti la prestazione relativa non si differenzia da qualunque altra prestazione di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ad eccezione delle modalità temporali in cui essa è utilizzabile dal datore di lavoro. Lo stesso articolo 13 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che “il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente”. Si ritiene pertanto un lavoratore intermittente “in forza” presso la azienda purché sia vigente il relativo contratto di lavoro intermittente (quindi a quest'ultimo occorrerà fare riferimento per stabilire se il lavoratore è in forza o meno), indipendentemente dalla retribuzione effettivamente erogata (che può essere anche azzerata). Si ricordi che il diritto al bonus per il lavoratore dipendente è ulteriormente subordinato, tra le altre condizioni previste dalla norma e dalla prassi da ultimo intervenuta, alla condizione della effettiva fruizione dell'esonero da parte del lavoratore (o quantomeno al diritto alla fruizione) nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 23 giugno 2022.

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