Rapporto pari opportunità biennio 2020/2021
Condividiamo le incertezze espresse dal gentile lettore circa le modalità di compilazione del rapporto delle pari opportunità in scadenza il prossimo 30 settembre. Le novità normative, verosimilmente, sono intervenute con inusuale rapidità e probabilmente non c'è stato il tempo per accompagnarle con una coerente ed efficace opera di chiarificazione. Si auspica che in futuro tali criticità saranno rimosse. Circa il requisito dimensionale la verifica deve essere fatta al 31 dicembre 2021. E' bene ricordare in ogni caso come le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti, pur non essendo obbligate possano redigere il rapporto su base volontaria (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Per lavoratori occupati alle dipendenze si considerano tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici ed i lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale). I lavoratori part-time si computano in proporzione all'orario svolto mentre i lavoratori a termine si computano a prescindere dalla durata del contratto. Per alcune particolarità circa le regole di calcolo (impossibile da riassumere in questa sede) si può fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare Minlav 48/1992. In ogni caso è possibile ricorrere al servizio di assistenza del Ministero del Lavoro secondo le modalità indicate nell'ultima pagina del Manuale utente (la versione attuale è la 2.0 pubblicata il 28 giugno 2022).