L'esperto rispondeContrattazione

Riposo settimanale lavoratore domestico convivente

di Cristian Callegaro

La domanda

Si chiede se le 12 ore residue di riposo settimanale che ai sensi dell'art 13 CCNL lavoro domestico possono essere godute in qualsiasi giorno della settimana secondo accordo tra datore di lavoro e lavoratore debbano essere necessariamente godute consecutivamente oppure possono essere frazionate dalla prestazione lavorativa

L'articolo 13 (Riposto settimanale) del contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (FIDALDO-DOMINA) stabilisce quanto segue: “- Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. - Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma (…)”. Da un'analisi letterale della norma contrattuale si evidenzia il passaggio di cui sopra ove si stabilisce che “le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno (…)” Secondo tale interpretazione le 12 ore residue sarebbero godibili nell'ambito di una giornata, in genere individuata nel sabato.

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