L'esperto rispondeRapporti di lavoro

TFR corrisposto in ritardo

di Gianfranco Nobis

La domanda

Nel caso in cui il TFR venga corrisposto oltre i termini previsti dal CCNL di categoria (esempio rapporto cessato il 31.03.2022 e TFR erogato il 30.11.2022), oltre agli eventuali interessi già previsti dallo stesso CCNL in caso di corresponsione ritardata, ai fini del calcolo della rivalutazione quale indice Istat andrebbe applicato, quello relativo al mese di 03/2022 e o quello relativo al mese di 11/2022?

L'articolo 2120 del Codice Civile rappresenta la vigente disciplina del Trattamento di Fine Rapporto. Il testo di legge provvede quindi a definire in modo dettagliato le modalità di determinazione della quota corrente, della costituzione e rivalutazione del fondo e delle modalità di anticipazione. In particolare, rientrando tra le retribuzioni differite, il TFR è soggetto ad un processo rivalutativo, finalizzato a tutelarne il valore dal fenomeno erosivo del potere di acquisto della moneta determinato dall'andamento inflazionistico. Tale processo richiede generalmente di incrementare il valore del fondo al 31 dicembre di ogni anno, escludendo la quota maturata nell'anno corrente, applicando un indice composto “costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente”. Quando interviene la cessazione del rapporto di lavoro, Il comma 5 dell'articolo 2120 stabilisce che ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione, l'incremento dell'indice sia quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, computando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Rispetto al quesito posto si ritiene quindi che, ai fini del calcolo dell'indice di rivalutazione, non rilevi il ritardo nella corresponsione del TFR in quanto assume rilievo in tal senso la data effettiva di cessazione di lavoro. Considerando quindi la cessazione del rapporto di lavoro il 31 marzo del 2022 si potrà prendere a riferimento l'indice Istat di Marzo 2022. Diversamente, se la cessazione del rapporto di lavoro fosse intervenuta il 12 marzo 2022, l'indice da utilizzare sarebbe stato quello di febbraio 2022.

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