Adempimenti

L’Inps ci ripensa su Campania e Toscana

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La vicenda dell’identificazione dei datori di lavoro cui si applica la sospensione dei contributi sembra una storia senza fine. Dopo il chiaro ripensamento dell’Inps sull’inclusione dei datori di lavoro delle aziende operanti nelle regioni arancioni, sancito dalla circolare 128/2020, sostituita - subito dopo la sua pubblicazione - dalla circolare 129/2020, ora l’istituto cambia idea anche sugli effetti della variazione del colore delle regioni, che può determinarsi nel corso del mese.

Nella circolare 129 l’istituto aveva affermato che l’eventuale variazione, durante il mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle cosiddette zone gialle, arancione e rosse, non avrebbe prodotto effetti per l’applicazione della sospensione contributiva. Ora si torna sull’argomento e si specifica una cosa diversa. La nuova posizione riguarda la Campania e la Toscana. Visto, sostiene l’Inps nel messaggio 4361/2020, che la delibera del ministero della Salute che ha cambiato colore alle due regioni facendole diventare rosse è stata emanata prima della scadenza del 16 novembre, la loro esclusione (operata nella circolare 129) non è in linea con la cronologia delle disposizioni.

Per questo motivo, nel messaggio l’Inps ammette tra i beneficiari della sospensione contributiva anche i datori di lavoro operanti in Campania e in Toscana. A tali aziende, svolgenti attività prevalente nelle due regioni citate, verrà attribuito il codice di autorizzazione 4X. Considerato che la decisione giunge in ritardo rispetto alla scadenza del versamento dei contributi che potevano essere sospesi l’istituto, per ovviare, ricorre a un particolare meccanismo di riammissione al beneficio. Si prevede, infatti, a favore di tali aziende che hanno eseguito i versamenti di competenza di ottobre, il riconoscimento di un credito che potrà essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’istanza telematizzata denominata “dichiarazione compensazione”, generalmente usata per recuperare importi a credito. I datori di lavoro interessati dovranno implementare il flusso uniemens del mese di ottobre, che deve essere inoltrato entro la fine di novembre, inserendo, con il codice N974, l’importo dei contributi che potevano essere sospesi, secondo le istruzioni contenute nella circolare 129/2020. Il credito, a favore dell’azienda, equivarrà alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa.

Nel messaggio l’Inps precisa che le variazioni di colorazione delle regioni successive al 16 novembre non modificano ulteriormente la mappa dei datori con riferimento alla sospensione del versamento dei contributi di competenza di ottobre. Tuttavia, specifica l’Istituto, se nel mese di novembre dovessero essere individuate altre regioni rosse, i datori di lavoro lì operanti potranno beneficiare della sospensione del versamento delle rate non ancora scadute relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.

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