Rapporti di lavoro

Ulteriori attività stagionali esentate dal contributo Naspi

di Matteo Prioschi

A otto mesi di distanza dall'entrata in vigore dalla norma, con la circolare 91/2020 Inps fornisce le indicazioni per l'estensione dell'esonero dal contributo addizionale Naspi introdotta dalla legge 160/2019, con effetto dall'inizio di quest'anno.

In base alla legge 92/2012, ai contratti non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile, aliquota che cresce di 0,5 punti percentuali a ogni rinnovo a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.Da tale onere sono esclusi alcune fattispecie, ampliate dalla legge di bilancio 2020.

In precedenza, in base all'articolo 2, comma 29, lettera b della legge 92/2012, le attività stagionali esentate erano quelle a termine individuate dal Dpr 1525/1963 e, per il solo periodo contributivo 2013-2015, quelle indicate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Per effetto della modifica al comma 28 del medesimo articolo, Inps riconosce l'esonero dal contributo addizionale per i contratti a termine stipulati dal 1° gennaio 2020, sempre nell'ambito delle attività stagionali definite entro il 2011, anche se nel frattempo i contratti collettivi nazionali sono stati rinnovati, purché non abbiano modificato l'elenco del 2011. Al contrario, la maggiorazione si applica a eventuali nuove attività stagionali individuate come tali dal 2012 in poi.

Per quanto concerne la novità dedicata in modo specifico alla provincia di Bolzano (lettera b-bis del comma 29), la circolare precisa che beneficiano dell'esonero le attività stagionali svolte in tale territorio, a prescindere dalla sede legale dell'azienda e dalla residenza del lavoratore. Le attività devono avere durata temporanea e limitata a una stagione ed essere definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. In tale definizione rientrano i contratti aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali delle organizzazioni più rappresentative ovvero dalla Rsu.

Gli speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, invece, devono essere individuati dai contratti collettivi dei settori turismo e pubblici esercizi. Nella circolare sono riportati i codici Ateco delle attività interessate e viene precisato che non è consentito stipulare contratti di durata non superiore a tre giorni per effettuare un servizio di oltre tre giorni.

Niente contributo addizionale neppure per i contratti delle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo, disciplinate dall'articolo 17 commi 2 e 5 della legge 84/1994. Inps applica l'esenzione anche alle società o cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali previste dall'articolo 21, comma 1, lettera b della legge 84/1994.

Il contributo non va più versato a partire da settembre quale periodo di paga o mese di competenza uniemens, mentre gli eventuali importi pagati da gennaio ad agosto possono essere recuperati dalle aziende nei flussi di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020.

Infine l'istituto di previdenza precisa che l'esenzione, già in vigore in passato per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri assenti, presuppone che esista una correlazione tra assenza e contratto a tempo, nel senso che quest'ultimo deve essere determinato dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima. La fattispecie deve, pertanto, essere intesa come limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le assenze per malattia o infortunio, aspettativa o distacco sindacale.

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