Previdenza

Lavori occasionali con voucher incompatibili con pensione quota 100

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Solo i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente sono cumulabili con la pensione quota 100 nei limiti di 5mila euro lordi annui. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non possono rientrare nella deroga prevista dal legislatore. Ne deriva che le prestazioni occasionali remunerate tramite libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale (ex voucher) devono ritenersi incompatibili con il godimento della pensione quota 100.

L’indicazione è stata fornita al Sole 24 Ore dalla direzione centrale pensioni dell’Inps su precisa richiesta. Regole e modalità operative di quota 100 sono state oggetto di due circolari redatte dall’istituto di previdenza, la 11/2019 del 29 gennaio e la 117/2019 del 9 agosto, ma in nessuna si è fatto esplicito riferimento alle prestazioni occasionali.

Il fatto che queste attività lavorative siano ammesse, in via generale, fino a determinare un compenso massimo di 5.000 euro annuo per il singolo poteva far presupporre che non rientrassero nel regime di incompatibilità con la nuova forma previdenziale. Dall’altro lato, però, si tratta di prestazioni che comportano il coordinamento da parte del committente.

L’Inps ha precisato che nella circolare 117 «nel rispetto della lettera della norma, sono stati forniti chiarimenti sulla deroga all’incumulabilità prevista solo per il lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non sono pertanto riconducibili a tale deroga».

L’incompatibilità verrà meno dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dell’età prevista tempo per tempo per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale sono cumulabili con quota 100 a condizione che nell’anno non si superi il limite dei 5mila euro lordi. In base alla circolare 117/2019, se si supera la soglia scatta l’incumulabilità, anche se le somme sono riferite a prima dell’accesso alla pensione. Tuttavia i decreti di pensione recapitati ai pensionati riportano indicazioni diverse, poiché viene precisato che nell’anno di decorrenza della pensione i redditi autonomi occasionali vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della stessa.

L’accesso anticipato alla pensione non è cumulabile inoltre con i compensi percepiti per l’esercizio di arti, con i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, con i diritti d’autore nonché con i compensi da brevetti. Tuttavia, durante il godimento di quota 100 è possibile riscuotere somme per attività lavorative (diverse dal lavoro autonomo occasionale) svolte prima della decorrenza della pensione.

Lo svolgimento di attività lavorativa durante il godimento della pensione è compatibile sempre che l’interessato non riscuota i relativi compensi. Questi ultimi, se riscossi dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia, sono cumulabili con quota 100, ancorché relativi ad attività svolte prima della predetta data.

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